Comunicato 19-06-2008
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Comunicato 19-06-2008
Art. 32/bis - Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza.
Per opportuna conoscenza delle dipendenti Società si riporta, qui di seguito il testo dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. :
“ 1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagrafìcamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specifìcate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompresso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre i termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo campionato. “
Per opportuna conoscenza delle dipendenti Società si riporta, qui di seguito il testo dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. :
“ 1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagrafìcamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specifìcate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompresso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre i termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo campionato. “
RUUD- Numero di messaggi : 393
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Re: Comunicato 19-06-2008
RUUD ha scritto:Art. 32/bis - Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza.
Per opportuna conoscenza delle dipendenti Società si riporta, qui di seguito il testo dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. :
“ 1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagrafìcamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specifìcate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompresso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre i termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo campionato. “
Antò bisogna avvisare la società o sbaglio!!!
Re: Comunicato 19-06-2008
RUUD ha scritto:Art. 32/bis - Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza.
Per opportuna conoscenza delle dipendenti Società si riporta, qui di seguito il testo dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. :
“ 1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagrafìcamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specifìcate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompresso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre i termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo campionato. “
NON CREDO RIGUARDI NESSUNO DI NOI QUESTA NORMA.... DICE CHIARAMENTE X CHI HA MINIMO 25 ANNI....
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